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Indice
Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia
Composizione
Direzione della Curia
Diritti, Obblighi e Compiti del Personale
Attività degli Uffici della Curia
Gestione delle risorse economiche
Protocollo, archivio e dati personali
Rapporti con l'esterno
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CURIA ARCIVESCOVILE DI SPOLETO-NORCIA

 


 

NATURA E FINALITÀ

DEFINIZIONE

La Curia Arcivescovile consta degli organismi e delle persone che aiutano l’Arcivescovo nel governo dell’Archidiocesi (can. 469).

 

FINALITÀ

1. Scopo della Curia è:

a) studiare tutto quanto concerne la vita e la missione della Chiesa diocesana con riferimento alla responsabilità pastorale dell'Arcivescovo;

b) consigliare l'Arcivescovo in merito ai diversi ambiti dell’azione pastorale;

c) assistere l'Arcivescovo nella sua responsabilità di governo: pastorale, amministrativa e giudiziaria, fornendogli gli strumenti necessari per conoscere, valutare, decidere, guidare e verificare;

d) sostenere e coordinare l’esecuzione del piano pastorale diocesano e dei programmi pastorali annuali nonché delle singole iniziative, dando assistenza alle diverse articolazioni della comunità diocesana e promuovendone le attività.

2. La Curia Arcivescovile è uno strumento a servizio della Chiesa diocesana e del suo Pastore. Essa, nel suo complesso e secondo quanto precisato nel presente Statuto:

a) ha un riferimento autorevole nell'Arcivescovo e nei suoi Vicari, riuniti nel Consiglio Episcopale;

b) è attenta all’opera degli organismi diocesani di partecipazione: Consiglio Presbiterale, Consiglio Pastorale, Assemblea del Clero, e collabora con essi;

c) è a servizio delle articolazioni e degli Enti dell'Archidiocesi: vicariati, parrocchie, cappellanie, rettorie, santuari, seminario, fondazioni e altre realtà organicamente inserite nella Chiesa diocesana;

d) a nome dell'Arcivescovo e, in genere, della Chiesa diocesana, favorisce le relazioni con tutte le realtà ecclesiali ed il rapporto rispettoso e costruttivo con i Rappresentanti della società civile e delle Istituzioni.

3. Gli Uffici di Curia, con le loro articolazioni, mantengono rapporti con analoghe istituzioni costituite a livello regionale (in particolare quelle che fanno riferimento alla Regione Ecclesiastica Umbra) e nazionale, al fine di favorire l’inserimento e la collaborazione della Chiesa locale, in tutti gli aspetti della sua missione, con le Diocesi italiane.

 


 

COMPOSIZIONE

ORGANISMI DI CURIA

1. La Curia Arcivescovile è composta da chi esercita in essa una funzione a nome dell’Arcivescovo, cioè il Vicario Generale che è anche Moderator Curiæ, i Vicari Episcopali, i Delegati Arcivescovili, il Vicario giudiziale e gli Uffici preposti ai diversi ambiti.

2. La Curia è suddivisa in quattro Sezioni:

- Sezione centrale

- Sezione pastorale

- Sezione caritativa-assistenziale

- Sezione amministrativa.

3. Ogni Sezione è suddivisa a sua volta in Uffici chiamati a seguire, secondo quanto precisato dal presente Statuto, particolari ambiti della vita diocesana.

4. Ogni Ufficio è affidato ad un Direttore, cui spetta la conduzione dello stesso, la responsabilità dell’eventuale personale addetto, la cura del rapporto con gli altri Uffici di Curia, il compito di presidenza negli Organismi complementari collegati con l'Ufficio.

5. Collabora con ciascun Ufficio personale con compiti esecutivi, che può essere destinato anche a più Uffici.

6. L’introduzione di nuovi Uffici, la modifica o la soppressione di quelli esistenti è operata mediante Decreto Arcivescovile.

7. Pur facendo parte della Curia, il Tribunale Diocesano è organizzato in modo autonomo rispetto agli altri Uffici ed ha un proprio regolamento.

8. Sono parte della Curia, come Organismi ad essa collegati, il Collegio dei Consultori, il Consiglio per gli affari economici, l'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero, l'Archivio Storico Diocesano e la Biblioteca Arcivescovile “Mastai Ferretti”. Essi hanno un proprio regolamento ed una propria autonoma attività.

 

ORGANISMI COMPLEMENTARI

1. Gli Uffici di Curia possono essere coadiuvati da una o più Commissioni costituite dall’Arcivescovo, che nel relativo provvedimento ne determina composizione, compiti e funzionamento. Le Commissioni hanno voto consultivo, ma può essere stabilito che il loro parere sia necessariamente acquisito come condizione previa ad iniziative dell’Ufficio di Curia corrispondente o a decisioni dell’Arcivescovo.

2. Possono rientrare nell’ambito della Curia anche le persone e gli Organismi che hanno incarichi a carattere temporaneo (Comitati, ecc.). La loro istituzione, i compiti e la durata del mandato sono determinati da apposito Decreto Arcivescovile. Essi sono tenuti, per quanto applicabili nel caso concreto, alle norme del presente Statuto.

3. Gli Uffici di Curia mantengono una costante attenzione nei confronti dei diversi Enti a carattere diocesano, per rendere tempestivo il loro intervento di indirizzo, di sostegno, di controllo.

 


 

DIREZIONE DELLA CURIA

 

IL MODERATOR CURIÆ (Mons. Luigi Piccioli, Vicario Generale)

1. La direzione della Curia spetta al Vicario Generale, cui è affidata la funzione di Moderator Curiæ a norma del can. 473, § 2.

2. La responsabilità del Moderator Curiæ riguarda anzitutto l’organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dell’intera struttura della Curia, sia per quanto attiene il personale che gli strumenti.

3. Per quanto attiene alla sua funzionalità e organizzazione, la direzione del Tribunale Diocesano spetta al Vicario Giudiziale. Il Tribunale si riferisce alla struttura della Curia e, quindi, alla direzione del Vicario Generale, solo per quanto concerne gli aspetti contabili-gestionali.

 

I VICARI EPISCOPALI

1. I Vicari episcopali curano un determinato territorio (Vicariato) dell’Archidiocesi, provvedendo ad assicurare, in accordo con il Vicario Generale e secondo le disposizioni dell’Arcivescovo, un efficace coordinamento dell’azione pastorale nel territorio loro affidato, per il necessario sostegno alle attività delle parrocchie e delle altre realtà ecclesiali.

2. Il Vicario Episcopale condivide con l’Arcivescovo e con gli altri Vicari, riuniti nel Consiglio Episcopale, le responsabilità di governo pastorale nei confronti dell’intera Archidiocesi.

3. Nella nomina di ciascun Vicario Episcopale sono individuate le realtà che costituiscono l’ambito della sua competenza (cf § 1) e sono precisati gli eventuali incarichi, mandati speciali o deleghe.

 

I DELEGATI DELL'ARCIVESCOVO

I Delegati dell'Arcivescovo seguono a suo nome e per suo incarico un particolare settore della vita diocesana (cf cann. 137-138). Le loro competenze sono definite nel Decreto di nomina.

 

I DIRETTORI DEGLI UFFICI

1. La nomina dei Direttori degli Uffici di Curia e di tutti coloro che esercitano un ufficio nella Curia Archidiocesana è riservata all’Arcivescovo (can. 470), che allo scopo può avvalersi della collaborazione e dei suggerimenti del Vicario Generale e del Consiglio Episcopale.

2. Tutti i Direttori hanno pari dignità e sono chiamati ad un comune servizio all’Arcivescovo e alla Chiesa diocesana. Essi sono coinvolti nella gestione complessiva della Curia e sono tenuti ad assicurare, ciascuno per quanto di sua competenza, un buon funzionamento della Curia nel suo insieme. A tal fine è necessario garantire uno spirito di effettiva collaborazione, un corretto e costante flusso di informazioni a tutti i livelli, un’attenzione continua all’inserimento delle singole iniziative nel piano pastorale diocesano e nei concreti programmi pastorali.

 


 

DIRITTI, OBBLIGHI E COMPITI DEL PERSONALE

 

DIRITTI, OBBLIGHI E COMPITI

1. L’azione di chi opera nell’ambito della Curia Arcivescovile deve essere sempre animata da quell’autentico spirito pastorale richiesto per un adeguato servizio alla Chiesa diocesana e, in particolare, alle parrocchie. Da parte sua, l’organizzazione della Curia deve offrire, per quanto possibile, occasioni per una crescita in questo spirito, dando la possibilità di conoscere bene la realtà dell'Archidiocesi e le sue scelte pastorali e, in particolare, il piano pastorale e i programmi annuali. Nel rispetto dei diversi ruoli e funzioni, ciascuno deve sentirsi responsabilizzato e inserito in un lavoro comune. A quanti operano nella Curia sono proposte anche occasioni di formazione spirituale.

2. Le persone inserite nella struttura della Curia sono chiamate a vivere un atteggiamento di disponibilità e di collaborazione sia verso i colleghi, sia verso coloro che si rivolgono dall’esterno ai diversi Uffici.

3. Tutti coloro che prestano il proprio servizio presso gli Uffici della Curia devono:

- promettere di adempiere fedelmente l’incarico e di osservare il segreto, secondo le modalità determinate dal diritto e dall’Arcivescovo (cf can. 471);

- mantenere la dovuta riservatezza sulle questioni trattate, soprattutto quelle che coinvolgono risvolti personali.

4. Tutti sono tenuti al rispetto verso le cose e le attrezzature della Curia e ad un criterio di economicità ed efficacia nel loro utilizzo. Specifica attenzione deve essere data al dovere di presenza, fatte salve le normative e gli accordi in materia: ciascuno dovrà concordare con la Segreteria Generale le eventuali assenze, garantendo la funzionalità degli Uffici ed il rispetto dell’orario in vigore.

 

PRESBITERI E DIACONI

1. I presbiteri e i diaconi sono nominati dall’Arcivescovo per cinque anni o ad nutum Episcopi e possono essere riconfermati. Normalmente, cessano dal servizio al compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. Presbiteri e diaconi devono avere sempre presente che la missione che svolgono in Curia è un ministero a servizio della Chiesa, nell’obbedienza all’Arcivescovo e in riferimento alla Chiesa particolare.

 

RELIGIOSI E ALTRI CONSACRATI

La presenza presso la Curia di religiosi o di altri consacrati che non siano presbiteri o diaconi è concordata, anche per quanto concerne le modalità di collaborazione, tra il Vicario Generale e il Responsabile delle diverse Comunità.

 

PERSONALE LAICO

1. I dipendenti laici sono assunti secondo gli accordi contrattuali vigenti. Lo stesso contratto regola il rapporto di lavoro e definisce mansioni, diritti e doveri.

2. I fedeli laici possono essere nominati responsabili di quegli Uffici di Curia che, per la natura delle loro funzioni, non richiedano di essere diretti da un presbitero o da un diacono. La nomina dura cinque anni e può essere rinnovata. Dovranno essere concordate, con validità anche agli effetti civili, condizioni di assunzione a tempo determinato.

 

COLLABORAZIONI CONTINUATIVE O OCCASIONALI E PRESTAZIONI VOLONTARIE

Eventuali collaborazioni occasionali o continuative di professionisti o di altri collaboratori presso gli Uffici di Curia devono essere preventivamente concordate e autorizzate dall’Arcivescovo, che ne approverà contenuti e compensi. Lo stesso dicasi nel caso di prestazioni volontarie.

 


 

ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI CURIA

 

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

1. Ciascun Ufficio a è tenuto a svolgere le proprie attività con il coordinamento del Vicario Generale, all’interno del piano pastorale diocesano e del programma annuale.

2. Per l’inizio dell’anno pastorale ciascun Ufficio elabora il programma delle attività ordinarie e delle iniziative specifiche, che vengono pubblicate nel calendario diocesano; al termine dell’anno pastorale, fornirà una sintetica valutazione del programma realizzato.

3. Al fine di garantire un effettivo coordinamento di tutte le iniziative promosse dalla Curia e per evitare sovrapposizioni e dispersione di forze, il Vicario Generale può chiedere a ciascun Ufficio il rispetto di particolari modalità circa i tempi e i modi di attuazione.

 

COPERTURA FINANZIARIA

1. Le implicanze economiche (sia preventive che consuntive) delle iniziative programmate dagli Uffici, secondo quanto disposto dal Vicario Generale, sono contabilizzate ascrivendole, a seconda del tipo di iniziativa, all’Ufficio stesso o al bilancio dell’ente Diocesi attraverso l’Ufficio Amministrativo.

2. Con l’assistenza degli Organismi competenti in materia, i soggetti responsabili delle singole iniziative sono tenuti a verificare che non ci si discosti dai preventivi approvati e che, a conclusione, la valutazione dell’attività promossa faccia riferimento anche agli aspetti di carattere economico. I preventivi di spesa approvati potranno essere modificati solo a fronte di nuove ed impreviste circostanze, a giudizio del Vicario Generale.

 


 

GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

 

IL VICARIO GENERALE - MODERATOR CURIÆ

Compete al Vicario Generale-Moderator Curiæ, opportunamente assistito dall’Economo diocesano e dal Direttore dell’Ufficio Amministrativo della Curia:

a) provvedere all’organizzazione della Curia per quanto attiene il personale, la sede, le attrezzature, i vari strumenti, il materiale d’uso, ecc.;

b) individuare e analizzare le risorse e i bisogni della struttura generale e dei diversi Uffici;

c) sovrintendere ad un’oculata amministrazione delle risorse e degli strumenti a disposizione.

 

L'ECONOMO DIOCESANO (Comm. Filippo Pupella)

1. L’Economo diocesano opera nel contesto degli orientamenti dati dalla normativa canonica.

2. In collaborazione con il Consiglio per gli affari economici, il Collegio dei Consultori e l’Ufficio Amministrativo attua tutto quanto è più appropriato per una corretta amministrazione dei beni appartenenti all’Archidiocesi ed alle persone giuridiche pubbliche soggette all’Arcivescovo.

3. Spetta all’Economo diocesano e all’Ufficio Amministrativo sovrintendere alla predisposizione e redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

4. L’Economo diocesano inoltre

- provvede la logistica necessaria alle diverse attività della Curia

- in collaborazione con la Segreteria Generale, fornisce supporto tecnico e logistico alle manifestazioni promosse e seguite dai diversi Uffici

- redige ed aggiorna l’inventario delle attrezzature e del materiale

- segue l’acquisizione, la manutenzione e l’aggiornamento degli strumenti e dei sussidi informatici

- vigila sullo stato di manutenzione dei locali e degli impianti e provvede a quanto necessario per l’ordinaria manutenzione (contratti di appalto, chiamata ditte, vigilanza sull’attuazione dei lavori svolti; custodia e aggiornamento della documentazione circa la consegna, il collaudo e il funzionamento degli impianti e delle certificazioni previste per legge; etc.)

- provvede agli adempimenti di legge per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

CONTABILITÀ E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE

1. Nessun Ufficio può ricevere o gestire direttamente somme di denaro. Ogni movimentazione deve essere fatta attraverso l’Ufficio Amministrativo che, quando è il caso e con l’approvazione dell’Economo diocesano, imputerà le diverse entrate e uscite a conti separati, corrispondenti agli Uffici interessati o a specifiche iniziative.

2. Gli interventi di manutenzione e gli acquisti di natura straordinaria concernenti la struttura o le attività della Curia, sempre all’interno dei preventivi approvati, avvengono sotto la diretta responsabilità del Vicario Generale.

 


 

PROTOCOLLO, ARCHIVIO E DATI PERSONALI

 

PROTOCOLLO E ARCHIVIO

1. Tutti gli Atti di Curia che hanno per loro natura effetto giuridico devono essere sottoscritti dall’Arcivescovo (can. 474) e dal Cancelliere, inseriti a cura di quest'ultimo nel Protocollo generale e depositati in originale presso l’Archivio della Cancelleria Arcivescovile, retto dalle disposizioni del Codice di diritto canonico in materia (cf cann. 486-490).

2. La Curia dispone di un unico Protocollo generale in entrata ed in uscita e di un unico Archivio di deposito, tenuto nel rispetto delle normative concernenti la riservatezza e l’accesso ai documenti.

3. Responsabile del Protocollo generale e dell’Archivio di deposito, nel quale verranno riversate tutte le pratiche una volta concluso il loro iter, è il Cancelliere Arcivescovile che, in accordo con il Vicario Generale e per il tramite della Segreteria Generale, regola questioni come l’archiviazione dei documenti, la loro consultazione da parte dei responsabili degli Uffici, il rilascio a terzi di copie, estratti, certificazioni, ...

4. Il conferimento dei documenti dall’Archivio di deposito all’Archivio storico deve essere effettuato seguendo le procedure emanate dal Cancelliere Arcivescovile sulla base delle indicazioni dell’Archivista diocesano e in accordo e sotto la responsabilità dell’Archivista stesso.

 

DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni canoniche e civili. Occorrerà in particolare fare riferimento al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana, Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza (20 ottobre 1999) e alle disposizioni applicative, che regolano anche l’accesso ai documenti.

2. Il Vicario Generale è “responsabile dei registri” (cf Decr. cit., art. 2, § 3) per tutti i dati personali, gli schedari e altri strumenti che contengono dati conservati e utilizzati nell’ambito della Curia. A lui compete di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni canoniche e civili in materia e coordinare l’attività degli eventuali collaboratori.

 


 

RAPPORTI CON L’ESTERNO

 

RAPPORTI CON L'ARCHIDIOCESI, LE PARROCCHIE E GLI ALTRI ENTI

1. Il servizio che la Curia assicura all'Archidiocesi si esplica attraverso lo svolgimento competente, puntuale e tempestivo dei propri compiti, l’accoglienza attenta e cordiale dei rappresentanti dei diversi Enti, la disponibilità al confronto e al dialogo, la chiarezza degli interventi e delle loro motivazioni.

2. Il Vicario Generale e i Direttori dei diversi Uffici sono chiamati a comunicare puntualmente agli Enti interessati le linee che, in coerenza con il piano pastorale diocesano e con i programmi annuali, la Curia intende seguire per la sua attività. In tali sedi potrà instaurarsi un utile confronto per un miglioramento del servizio svolto dalla Curia.

3. Spetta al Vicario Generale curare che i rapporti tra la Curia e le varie articolazioni dell'Archidiocesi siano sempre più puntuali ed efficaci. Particolare attenzione deve essere riservata anche agli aspetti pratici, quali ad esempio: l’orario di disponibilità degli Uffici di Curia, la possibilità di individuare con chiarezza l’iter e lo status quæstionis di ciascuna pratica, la razionalizzazione delle comunicazioni alle parrocchie e agli altri Enti.

 

RAPPRESENTANZA DELL’ENTE DIOCESI E DEGLI ALTRI ENTI E IMPEGNI VERSO TERZI

1. La rappresentanza legale dell’Ente “Diocesi di Spoleto-Norcia” e degli altri Enti ad essa collegati è riservata all’Arcivescovo e al Vicario Generale. Solo chi ha la rappresentanza legale o agisce legittimamente con apposito mandato può impegnare un Ente verso terzi, anche per quanto riguarda la richiesta di contributi. I Direttori e i Collaboratori dei vari Uffici di Curia, pertanto, devono evitare che si instauri qualsiasi confusione in merito.

2. L’utilizzo della denominazione “Curia Archidiocesana di Spoleto-Norcia”, “Archidiocesi di Spoleto-Norcia” e similari, così come della carta intestata, dei timbri di Curia e di tutto quanto fa riferimento ad essa (compresi i mezzi elettronici, quali la posta elettronica), deve avvenire con criteri di prudenza e secondo le disposizioni del Vicario Generale.

3. La presenza di personale della Curia in organismi di determinati Enti su incarico dell’Arcivescovo, o comunque dell’Autorità diocesana, non coinvolge la responsabilità della Curia nel suo insieme. Spetta al Vicario Generale concordare tale partecipazione, anche sotto il profilo della sua compatibilità con gli incarichi rivestiti presso gli Uffici di Curia.

4. Il personale della Curia, soprattutto se rivestito di compiti di responsabilità, è tenuto ad evitare che la propria partecipazione ad organismi di altri Enti anche riferiti alla realtà ecclesiale (Consigli di amministrazione di Fondazioni, Associazioni, Società, ..) possa far sorgere la convinzione o l’impressione di un coinvolgimento diretto della Curia nell'attività degli stessi.

 

RAPPORTI CON LA STAMPA E I MEZZI DI COMUNICAZIONE SOCIALE

I Responsabili degli Uffici di Curia o i loro Collaboratori che ricevessero richieste di interviste o dichiarazioni su argomenti che possono riguardare la Curia o l’Archidiocesi o che dovessero emanare dichiarazioni o precisazioni dovranno necessariamente fare previo riferimento al Vicario Generale e al Direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni sociali ed attenersi alle loro indicazioni.

 

PUBBLICAZIONI

1. Organo ufficiale per la pubblicazione degli atti dell’Arcivescovo e della Curia è la rivista “Chiesa in cammino” , diretta dal Direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni sociali.

2. Nessun Ufficio di Curia proceda alla pubblicazione di periodici, volumi e sussidi senza previo accordo con il Vicario Generale.

3. Spetta al Vicario Generale disciplinare anche la materia delle circolari e delle pubblicazioni di collegamento, a mezzo stampa o tramite strumenti elettronici, promosse dai singoli Uffici o dalla Curia nel suo insieme.

 

RAPPORTI CON UFFICI PUBBLICI E AUTORITÀ CIVILI

1. Ciascun Ufficio di Curia può intrattenere rapporti con Uffici pubblici, secondo la materia oggetto del proprio lavoro. Essi sono autorizzati dal Vicario Generale, soprattutto se presentano il rischio di un’implicazione della Chiesa diocesana in quanto tale o quando escono dalle normali relazioni d’ufficio.

2. Le relazioni con le Autorità civili spettano di norma all’Arcivescovo. Il Vicario Generale potrà affidarle, in determinate circostanze, a Organismi diversi o anche a singole persone.

 

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