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COMPOSIZIONE ORGANISMI DI CURIA 1. La Curia Arcivescovile è composta da chi esercita in essa una funzione a nome dell’Arcivescovo, cioè il Vicario Generale che è anche Moderator Curiæ, i Vicari Episcopali, i Delegati Arcivescovili, il Vicario giudiziale e gli Uffici preposti ai diversi ambiti. 2. La Curia è suddivisa in quattro Sezioni: - Sezione centrale - Sezione pastorale - Sezione caritativa-assistenziale - Sezione amministrativa. 3. Ogni Sezione è suddivisa a sua volta in Uffici chiamati a seguire, secondo quanto precisato dal presente Statuto, particolari ambiti della vita diocesana. 4. Ogni Ufficio è affidato ad un Direttore, cui spetta la conduzione dello stesso, la responsabilità dell’eventuale personale addetto, la cura del rapporto con gli altri Uffici di Curia, il compito di presidenza negli Organismi complementari collegati con l'Ufficio. 5. Collabora con ciascun Ufficio personale con compiti esecutivi, che può essere destinato anche a più Uffici. 6. L’introduzione di nuovi Uffici, la modifica o la soppressione di quelli esistenti è operata mediante Decreto Arcivescovile. 7. Pur facendo parte della Curia, il Tribunale Diocesano è organizzato in modo autonomo rispetto agli altri Uffici ed ha un proprio regolamento. 8. Sono parte della Curia, come Organismi ad essa collegati, il Collegio dei Consultori, il Consiglio per gli affari economici, l'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero, l'Archivio Storico Diocesano e la Biblioteca Arcivescovile “Mastai Ferretti”. Essi hanno un proprio regolamento ed una propria autonoma attività.
ORGANISMI COMPLEMENTARI 1. Gli Uffici di Curia possono essere coadiuvati da una o più Commissioni costituite dall’Arcivescovo, che nel relativo provvedimento ne determina composizione, compiti e funzionamento. Le Commissioni hanno voto consultivo, ma può essere stabilito che il loro parere sia necessariamente acquisito come condizione previa ad iniziative dell’Ufficio di Curia corrispondente o a decisioni dell’Arcivescovo. 2. Possono rientrare nell’ambito della Curia anche le persone e gli Organismi che hanno incarichi a carattere temporaneo (Comitati, ecc.). La loro istituzione, i compiti e la durata del mandato sono determinati da apposito Decreto Arcivescovile. Essi sono tenuti, per quanto applicabili nel caso concreto, alle norme del presente Statuto. 3. Gli Uffici di Curia mantengono una costante attenzione nei confronti dei diversi Enti a carattere diocesano, per rendere tempestivo il loro intervento di indirizzo, di sostegno, di controllo.
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